VERSAMENTO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI PRIMI 3 TRIMESTRI 2024

 

Versamento al 2 dicembre 2024

 

Scade il prossimo 2.12.2024 (in quanto l’originaria scadenza del 30.11.2024 cade di sabato), il versamento dell’imposta di bollo, relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno 2024. Inoltre, sempre il prossimo 2.12.2024 scade il versamento anche dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno in corso, se l’importo dovuto, appunto nel primo e poi nel secondo trimestre, non ha superato l’importo di 5.000 euro.

 

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022), ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato. In particolare a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:

 

Calendario dei versamenti

A partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento; qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei già menzionati trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (entro il 30 novembre).

Calendario delle scadenze dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

 

periodo emissione delle fatture elettroniche

Ammontare imposta inferiore 5.000 euro

Ammontare imposta superiore 5.000 euro

1° trimestre (gennaio – marzo)

30 settembre

31 maggio

2° trimestre (aprile – giugno)

 

30 settembre

1° + 2° trimestre (gennaio – giugno)

30 novembre (o 2/12)

 

3° trimestre (luglio – settembre)

30 novembre (o 2 dicembre 2024)

4° trimestre (ottobre – dicembre)

28 o 29 febbraio anno successivo

 

Scadenza di versamento al 2 dicembre 2024

Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° e nel 2° trimestre 2024 è di importo inferiore a 5.000 euro, il versamento viene differito al 30 novembre (2 dicembre 2024), in occasione del termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre solare dell’anno di riferimento.

 

Procedura di liquidazione dell’imposta di bollo

Con riferimento alle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre solare, procede con dei controlli automatizzati alla verifica dell’esposizione del bollo sulle fatture elettroniche, grazie anche al maggior grado di dettaglio introdotto nel campo “Natura operazione” dalle nuove specifiche tecniche. In assenza provvede ad integrare le fatture che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. L’informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre.

Quest’ultimo, a sua volta, laddove ritenga che, relativamente a uno o più fatture integrate dall’Agenzia non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Anche in questo caso è previsto un differimento per quanto concerne il secondo trimestre solare, posto che il soggetto passivo potrà presentare la suddetta comunicazione di variazione dati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate renderà quindi noto al cedente/prestatore o intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto passivo, nonché delle integrazioni proposte come eventualmente variate dal contribuente. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno.

 

Modalità di versamento

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con due modalità:

1)      con addebito su conto corrente bancario o postale;

2)      utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso i codici tributo da utilizzare sono differenziati in relazione al trimestre di competenza:

- fatture attive emesse nel I trimestre c codice 2521;

- fatture attive emesse nel II trimestre c codice 2522;

- fatture attive emesse nel III trimestre c codice 2523;

- fatture attive emesse nel IV trimestre c codice 2524.

In caso di versamenti tardivi, i codici tributo da utilizzare sono:

- per sanzioni collegata alla tardività c codice 2525;

- per interessi collegati alla tardività c codice 2526.

 

Operazioni soggette ed operazioni escluse dall'imposta di bollo

Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta per le operazioni esenti, non imponibili, escluse o fuori campo Iva art. 15, dove sul modello cartaceo veniva applicato il bollo da 2 euro (quando l’importo della fattura supera i 77,47 euro). In base al principio di alternatività tra imposta di bollo ed Iva, sono soggette alla marca da bollo da € 2,00 fatture di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:

• operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 633/1972), o territoriale (art. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972);

• operazioni escluse dalla base imponibile dell’Iva (art. 15 del D.P.R. 633/1972);

• operazioni esenti da Iva (art. 10 del D.P.R. 633/1972);

• operazioni non imponibili per cessioni ad esportatori abituali con dichiarazione d’intento (art. 8 let. c) del D.P.R. 633/1972), le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis del D.P.R. 633/1972) ed i servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (art. 9 del D.P.R. 633/1972), ad eccezione dei servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (risoluzione 290586/78);

• operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi (D.L. 98/2011) e del regime forfetario (L. 190/2014).

Sono invece esenti dalla marca da bollo:

û fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad Iva;

û fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (art. 8 lett. a) e b) del D.P.R. 633/1972), ai servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), nonchè a cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, 42 e 58 del D.L. 331/1993);

û fatture nel regime del margine dei beni usati (art. 36 del D.L. 41/95);

û fatture soggette al reverse charge (art. 17, co. 6 lett. a), a-bis) e a-ter) del D.P.R. 633/1972) e cessione dei rottami (art. 74 co. 7 e 8 del D.P.R. 633/1972).

Si ricorda che se la fattura riporta sia importi assoggettati ad Iva, che importi non assoggettati ad Iva, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (R.M. del 3.7.2001 n. 98/E).

 

Regime sanzionatorio

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche la sanzione è pari al 100% dell’imposta evasa; l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

 

 

11/11/2024

 

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